(Riferimento Art. 13 - D. Lgs 472/1997)
Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare il corretto versamento I.M.U. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente l'omissione o il parziale versamento, (semprechè non siano iniziate attività accertative da parte del comune), usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di:
> una sanzione ridotta, a seconda della situazione descritta come segue:
Rif. Normativi - art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220- art. 23, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in modifica dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97
> interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo del 2,5%.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
Va specificato:
- l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento, cioè in cui doveva essere versata l'imposta,
- vanno barrate le caselline “ acconto” e/o “ saldo”,
- va barrata anche l'apposita casella “RAVVEDIMENTO”,
- va indicato l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, in corrispondenza del codice tributo al quale si riferiscono gli immobili da regolarizzare (non vanno utilizzati i codici 3923 Imu interessi da accertamento – comune e 3924 Imu sanzioni da accertamento – comune).
Si invita quindi a comunicare all'Ufficio Tributi l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento suddetto.
Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena del 30%.